La Cassazione a Sezione Unite prende posizione risolvendo il contrasto esistente tra le diverse interpretazioni dell'art. 31 T.U. immigrazione esprimendo il seguente principio di diritto:
"La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento da11’ambiente in cui è cresciuto. Trattasi dì situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata,e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare" (Cassazione civile, sez. unite, 25 ottobre 2010, n. 21799)
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